TIROCINI E STAGE


Qualche chiarimento

Tirocinio e stage, termini spesso usati – impropriamente – come sinonimi, sono in realtà due modalità diverse di work experience, ovvero di apprendimento in un contesto di lavoro.

Mentre il tirocinio si configura come un percorso formativo a sé stante, lo stage invece è un’esperienza di apprendimento in contesto lavorativo parte di un corso di formazione. Si consideri, infatti, che ormai praticamente tutti i corsi di formazione, salvo i corsi di formazione continua per lavoratori, prevedono uno stage di durata variabile, a seconda della lunghezza del percorso e delle sue finalità. In questo senso, lo stage è pensato come momento applicativo, di sperimentazione in un concreto contesto di esercizio, delle competenze apprese in aula o in laboratorio.
In tutti i diversi casi, si tratta di un’esperienza di formazione che si effettua all’interno di un’azienda privata o di una struttura pubblica. La durata è limitata nel tempo e va concordata fra le parti. Durante tale periodo, il tirocinante/stagista viene inserito nel normale svolgimento del processo produttivo e, attraverso l’affiancamento di un tutor aziendale, viene accompagnato nell’apprendimento dei compiti a lui assegnati.

Vantaggi per l’azienda

L’azienda, ospitando un tirocinante o uno stagista, ha la possibilità di:
Formare secondo le proprie esigenze una persona da inserire nell’organizzazione, avendo al tempo stesso possibilità di conoscerlo e valutarlo. Non sono previsti limiti di età entro cui un tirocinante può svolgere uno stage.
Incamerare innovazione: spesso infatti i tirocinanti/stagisti, ai livelli più alti, possono entrare in azienda per svolgere project work (progetti di ricerca applicativa); ma tale potenzialità è estendibile a tutti i livelli professionali, soprattutto nelle piccole imprese, dove un giovane che conosce bene le ITC, le lingue straniere, le tecniche di marketing e comunicazione… può portare nuovi comportamenti e strumenti in azienda.
Usufruire di un aiuto, in particolari momenti di picco. Occorre non dimenticare, tuttavia, che le aspettative del tirocinante/stagista sono sempre – giustamente – alte, nella direzione dell’apprendimento di competenze (imparare un lavoro), nell’orientamento professionale (valutare il percorso di crescita professionale intrapreso), nel pre-inserimento lavorativo (farsi conoscere da una azienda, in modo che possa valutare l’assunzione). Le esigenze aziendali devono, quindi, essere sempre contemperate con quelle del tirocinante/stagista.
Avere un ritorno di immagine: la possibilità cioè di legare il proprio nome a una attività di valore sociale che, al contempo, nel medio periodo è di grande aiuto alla buona salute anche del settore di appartenenza.
Affinare le proprie capacità di formazione e sviluppo delle risorse umane: è infatti possibile strutturare, grazie a questo tipo di esperienze, procedure di accoglienza, pianificazione della formazione, programmazione delle carriere… che possono essere molto utili anche ad inserimenti lavorativi “tradizionali”.
In ultimo, non è indifferente la ricaduta positiva sul tutor aziendale, che di norma viene “nobilitato” nel ruolo di mentore e maestro, come avveniva nelle antiche botteghe artigiane che hanno fatto la storia e la ricchezza del nostro Paese.
Il tirocinio extracurriculare è spesso utilizzato dalle aziende come strumento di primo inserimento e formazione delle risorse umane. Pur non essendovi alcun obbligo, non è raro che il rapporto tra azienda e tirocinante si stabilizzi successivamente con un contratto di lavoro dipendente.

Stage: il servizio offerto da IAL

IAL, periodicamente, dispone di un consistente numero di partecipanti ai propri percorsi, nei più svariati settori, che devono essere inseriti in stage. Se l’impresa è interessata, la procedura è molto semplice

IAL stipula una convenzione con l’azienda ospitante; dopo di che, in accordo con il tirocinante e l’azienda stessa, viene predisposto un progetto formativo di stage, nel quale sono fissati gli obiettivi di apprendimento e le modalità di svolgimento, la durata, gli orari di accesso nell’organizzazione ospitante, il settore di inserimento. Nel progetto sono, infine, indicati i nominativi del tutore incaricato da IAL e del tutore interno all’azienda.

Tirocinio: il servizio offerto da IAL

Il tirocinio è uno degli strumenti che la Regione promuove per supportare l’inserimento lavorativo delle persone, in particolare dei giovani, e per sostenere le loro scelte professionali. Non si tratta di un rapporto di lavoro ma di una modalità formativa che fa acquisire nuove competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro. È un periodo di formazione pratica in azienda che non fa parte di un percorso di studi, generalmente si colloca nella fase di passaggio dall’ambito scolastico a quello lavorativo.
Il 4 marzo 2019 l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato la legge n. 1/2019, che modifica la legge n. 17/2005 ed in particolare gli articoli che regolamentano i tirocini. La nuova normativa è in vigore dal 1° luglio 2019.
La durata massima del tirocinio è di 6 mesi, che sale a 12 mesi per i tirocini rivolti a persone in condizioni di svantaggio e a 24 mesi nel caso di persone con disabilità.
Poiché il tirocinio è prima di tutto un’esperienza formativa, per la quale occorre garantire uno standard qualitativo uniforme su tutto il territorio, la progettazione dei percorsi formativi individuali su cui si devono basare tutti i tirocini deve fare riferimento al Sistema regionale delle qualifiche (SRQ).

Al termine del tirocinio, se il tirocinante è stato presente per almeno 45 giornate effettive (20 per i tirocini presso ospitanti che svolgono attività stagionale), viene valutato il raggiungimento degli obiettivi formativi tramite il Servizio Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze (SRFC). Il servizio, erogato dal soggetto certificatore scelto dal tirocinante prima dell’avvio del percorso, si conclude con il rilascio di un attestato regionale, la “Scheda Capacità e Conoscenze”.

Nel corso dell’esperienza, al tirocinante deve essere garantito l’accesso alle conoscenze e competenze necessarie a raggiungere gli obiettivi formativi previsti dal suo progetto individuale.
I tirocini extracurriculari possono essere svolti dalle persone che hanno assolto al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (art. 1 d.l. 15 aprile 2005, n. 76).
IAL stipula una convenzione con l’azienda ospitante. In accordo con il tirocinante e l’azienda, inoltre, viene predisposto un progetto formativo di tirocinio. Il progetto formativo fissa gli obiettivi di apprendimento e le modalità di svolgimento del tirocinio, la durata, gli orari di accesso all’organizzazione ospitante, il settore di inserimento e indica i nominativi del tutore incaricato da IAL, incaricato di seguire gli aspetti didattici e organizzativi del tirocinio. e del tutore interno all’azienda
Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro (il tirocinio, infatti viene considerato dalla legge una modalità formativa). Durante il tirocinio l’azienda deve garantire la copertura assicurativa INAIL e RCT.
La partecipazione non comporta spese per il tirocinante.

Chi può ospitare un tirocinante

Il numero di tirocinanti che un datore di lavoro può ospitare contemporaneamente dipende dal numero dei suoi dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato:
• nelle unità produttive fino a 5 dipendenti, 1 solo tirocinante alla volta;
• nelle unità produttive con 6/20 dipendenti, non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
• nelle unità produttive con 21 o più dipendenti, un numero di tirocinanti equivalente al massimo al 10% dei dipendenti (per esempio, con 30 dipendenti, al massimo 3 tirocinanti).
Premialità: si può ospitare un ulteriore tirocinio per ogni proprio tirocinante assunto, fino a un massimo di quattro.
I vincoli nel conteggio dei tirocinanti non valgono in caso di tirocini per l’inclusione sociale.

Responsabilità dell’azienda

Deve mettere a disposizione un tutor che segua con costanza lo stagista, trasferendo conoscenze e competenze e supervisionando la sua formazione “on the job.
Unico impegno che, per legge, si assume l’azienda consiste nel seguire il tirocinante nelle mansioni concordate, assicurandosi che l’esperienza possa caratterizzarsi fortemente come un apprendimento in ambito lavorativo, senza trasformarsi in una semplice esecuzione di compiti. Il rapporto che si costituisce tra azienda e tirocinante non è un rapporto di lavoro subordinato e non comporta pertanto il sorgere di obblighi retributivi e previdenziali e non obbliga l’azienda ad assumere il tirocinante al termine dell’esperienza. L’azienda che lo ritiene opportuno, può a sua discrezione rilasciare al tirocinante un rimborso spese, una borsa di studio o altri tipi di benefit (buono pasto, divisa, trasporti…).
Durante il percorso, al tirocinante deve essere garantito l’accesso alle conoscenze e capacità necessarie a raggiungere gli obiettivi stabiliti nel progetto formativo.

Responsabilità del tirocinante

Un tirocinio può essere un’ottima occasione per fare esperienza professionale in azienda, sia dopo che durante gli studi. Inoltre può servire per sondare il terreno e valutare la propria inclinazione verso un’attività lavorativa.
Può essere utile anche per reinserirsi nel mondo del lavoro dopo un periodo di sospensione dell’attività lavorativa e per arricchire il proprio curriculum vitae.
Seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento a essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.
Rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti o altre informazioni relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante, sia dopo lo svolgimento del tirocinio.
Rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia d’igiene e sicurezza.

Per maggiori informazioni inviare una mail a: info@ialemiliaromagna.it