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Il contratto di apprendistato, disciplinato dal decreto legislativo n. 276 del 2003 (artt. 47 e seguenti), si caratterizza come uno strumento attraverso il quale il lavoratore, direttamente in azienda o presso soggetti accreditati, acquisisce le competenze necessarie per conseguire una qualifica professionale o una qualificazione tecnico-professionale o un diploma o una specializzazione dell’alta formazione.
Finalità del nuovo contratto di apprendistato, infatti, è essere uno primo strumento idoneo a costruire un reale percorso di alternanza tra formazione e lavoro nella logica dell’apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita attiva.
A tal fine sono state disciplinate tre differenti tipologie di apprendistato dal decreto legislativo n. 276 del 2003 che rinvia la definizione di specifici aspetti ai contratti collettivi di lavoro:
_ apprendistato per l’espletamento del diritto – dovere di istruzione e formazione;
_ apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualifica;
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apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
La formazione del contratto di apprendistato viene regolamentata dalle Leggi regionali e nello specifico in Emilia Romagna dalla L. R. n. 17 del 1 agosto 2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” (artt. 27-31).
Per usufruire degli sgravi contributivi previsti per chi assume giovani con contratto di apprendistato, il datore di lavoro deve dare la possibilità all'apprendista di partecipare, in orario di lavoro, alle attività formative proposte formalmente o all’interno dell’impresa, se questa ne possiede i requisiti previsti dalle normative nazionali e regionali, o all’esterno presso agenzie formative accreditate presenti sul territorio; se questo non accade le agevolazioni concesse per i contratti di apprendistato non possono essere applicate.
Per ottenere gli sgravi fiscali l’apprendista in regime di D.Lgs. n.276 deve avere frequentato il 100% delle ore di formazione previste.
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Il Piano Formativo Individuale è un documento allegato al contratto di apprendistato dove vengono indicati, sulla base di un bilancio di competenze dell’apprendista, gli obiettivi e i contenuti formativi, l’articolazione del percorso di formazione e le modalità di erogazione.
Il Piano Formativo Individuale deve essere definito in coerenza con le qualifiche della Regione Emilia Romagna e con le indicazioni stabilite dal contratto collettivo di lavoro di riferimento relative alla durata e ai contenuti della formazione.
Per le qualifiche regionali si fa riferimento al “Sistema Regionale delle Qualifiche – SRQ”.
IAL Emilia Romagna fornisce alle aziende un servizio di consulenza per la definizione del Piano Formativo Individuale.
Scarica il pdf della scheda per la compilazione del Piano Formativo Individuale e contatta la nostra agenzia di riferimento sul territorio per la sua stesura.
Scarica la scheda (43 kb)
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3.1 Accesso alla formazione nel caso di contratti di apprendistato che si riferiscono a contratti collettivi di lavoro rinnovati dopo il Dec. Lgs. 276/2003.
Nell’apprendistato professionalizzante dove l’apprendista può conseguire una qualifica tecnico professionale è previsto un monte ore di formazione formale di almeno 120 ore per anno.
La formazione formale può essere realizzata all’interno dell’azienda o all’esterno presso strutture formative accreditate.
L’azienda per realizzare internamente la formazione formale deve dichiarare di possedere i requisiti indicati dal contratto collettivo di lavoro che generalmente riguardano i seguenti requisiti:
- presenza in azienda, o in aziende collegate, di personale con esperienza o titolo di studio adeguato e idoneo a trasferire le competenze all’apprendista,
- tutor della formazione con formazione e competenze adeguate;
- locali idonei distinti da quelli destinati alla produzione o all’erogazione dei servizi e dotati degli strumenti didattici necessari per la formazione da erogare.
L’azienda che intende svolgere la formazione formale internamente deve dichiarare nel contratto di assunzione di possedere tali requisiti.
La formazione formale esterna è co-finanziata dalla Regione Emilia Romagna attraverso l’erogazione di un voucher annuale assegnato all’apprendista che sceglie un percorso formativo dal sistema regionale di offerta a Catalogo.
L’offerta formativa regionale a Catalogo propone corsi progettati sulla base degli standard professionali del Sistema Regionale delle Qualifiche ed erogati da un ente di formazione accreditato.
I corsi scelti dal Catalogo consentono all’apprendista la certificazione delle competenze o di una Qualifica regionale. Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato vengono registrate sul Libretto formativo secondo quanto previsto dalla norma vigente.
Lo IAL Emilia Romagna offre alle aziende la formazione obbligatoria per il tutor aziendale di 8 ore, come previsto dalle normative.
Per accedere al Catalogo Regionale collegati al sito www.form-azione.it/apprendistato, per la consulenza sulla scelta dei corsi e per il corso di formazione rivolto al tutor aziendale contatta la ns. agenzia formativa presente sul territorio.
3.2 Accesso alla formazione nel caso di contratti di apprendistato che si riferiscono a contratti collettivi di lavoro non rinnovati dopo il Dec. Lgs. 276/2003 e che ricadono nel regime regolato dalla L.196/97.
La formazione dell’apprendista avviene esternamente all’azienda presso una struttura formativa accreditata o autorizzata.
La durata della formazione è stabilita dal contratto collettivo di lavoro e generalmente è di 120 ore annuali.
I Centri per l’Impiego, ricevuta la comunicazione dall’azienda relativa alla stipula del contratto di apprendistato, invitano l’azienda, attraverso una comunicazione telematica, ad accedere al Catalogo Regionale e a scegliere insieme all’apprendista il percorso formativo da svolgere esternamente.
La formazione dell’apprendista è co-finanziata dalla Regione Emilia Romagna attraverso l’erogazione di un voucher annuale.
Per accedere al Catalogo Regionale collegati al sito www.form-azione.it/apprendistato
e per la consulenza sulla scelta dei corsi contatta la ns. agenzia formativa presente sul territorio.
Per ulteriori informazioni, consultare
il Sito
sull'Apprendistato della Regione Emilia Romagna o
rivolgersi al n. verde della Regione 
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La recente normativa stabilisce che possono assumere giovani con contratto
di apprendistato le aziende di qualsiasi dimensione e di tutti
i settori produttivi, incluso quello agricolo per cui prima era
espressamente vietato.
Alle aziende, con apprendisti assunti
a partire dal 19 luglio 1998, saranno garantite le nuove agevolazioni
contributive,
a patto che
gli apprendisti partecipino ai corsi di formazione esterna all'azienda
per 120 ore medie annuali, per ogni anno di contratto.
Secondo modalità previste dai rispettivi contratti collettivi
Nazionali di lavoro, si contempla la possibilità di riduzioni
dell’impegno formativo per diplomati e laureati, in presenza
di un'offerta formativa da parte della Regione. |
La nuova normativa prevede che possano essere assunti con contratto
di apprendistato giovani di età compresa tra i 16 e i 24
anni in possesso di qualsiasi titolo di studio.
Il limite sale a 26 anni se la sede aziendale è ubicata nel
sud Italia o nelle zone depresse del centro e del nord.
Nel caso in
cui l’apprendista sia portatore di handicap, i
limiti di età sono elevati di due anni; sono fatte salve le
condizioni di maggior favore dell’artigianato che prevedono
la possibilità di assumere giovani fino a 29 anni per le
qualifiche ad elevato contenuto professionale.
I giovani apprendisti
tra i 15 e i 17 anni compiuti che non hanno
ancora assolto l'obbligo scolastico, sono tenuti a frequentare
ulteriori 120 ore annue in aggiunta alle 120 ore medie, normalmente
previste
per la formazione degli apprendisti. |
| Obblighi
e opportunità per l’azienda che desidera assumere
un apprendista |
Obiettivo dell’apprendistato,
in quanto rapporto di lavoro speciale, non è solo favorire
l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, ma anche
offrire l’opportunità di intraprendere un percorso
di crescita professionale.
Si è inoltre reso necessario ripensare l’istituto
in funzione delle esigenze sempre crescenti delle imprese, trasformandolo,
da un lato, in una “occasione per i giovani” di apprendimento
e, dall’altro, in una “opportunità” per
le aziende di formare professionalità più adatte
ai propri processi produttivi e organizzativi |
| Procedure
e modulistica per l’assunzione di apprendisti |
Come stabilisce il DM 07.10.1999
(Disposizioni per l'attuazione dell'art. 16, comma 2, della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, recante: "Norme
in materia di promozione dell'occupazione"), l’impresa
deve comunicare, entro 30 giorni dalla data di assunzione,
i dati dell'apprendista e del tutor aziendale all'Ufficio periferico
dall'Agenzia Regionale per l'Impiego competente (ossia allo
stesso ufficio al quale è stato comunicato l'avviamento).
Il modello con il quale effettuare la comunicazione è direttamente
scaricabile dal sito Internet della Regione Emilia Romagna (http://apprendistato.regione.emilia-romagna.it/modulo.htm).
Una
volta inviato questo documento, l'azienda resta in attesa
della proposta di formazione da parte della Regione Emilia
Romagna: l'azienda riceverà, con lettera raccomandata,
l'offerta formativa extra aziendale.
Con tale comunicazione (in allegato)
saranno elencati gli Enti di Formazione presenti sul territorio
provinciale
e accreditati per questo tipo di attività tra i quali
l’azienda potrà scegliere e presso i quali,
il proprio apprendista, potrà frequentare le ore
di formazione esterna.
Operata la scelta dell’Ente, l’impresa dovrà compilare
il contratto formativo (fac-simile), comunicandolo direttamente
all’Ente di Formazione prescelto, inviandone copia
su propria carta intestata.
Sarà compito dell’Ente segnalare alla Regione
l’avvenuta adesione.
Per ulteriori informazioni, consultare
il Sito
sull'Apprendistato della Regione Emilia Romagna o
rivolgersi al n. verde della Regione  |
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